Contributo a fondo perduto per interventi edilizi detraibili al 90%: la presentazione dell’istanza

L’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità per l’invio della domanda per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 settembre 2023, n. 332648).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 hanno eseguito interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Si tratta di un contributo riservato alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal D.L. aiuti-quater, non superiore a 15000 euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto di interventi edilizi e che beneficiano della detrazione del 90%.

Fra tali beneficiari dell’agevolazione sono ricompresi anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

 

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96000 euro. L’ammontare del contributo erogabile, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

 

Al riguardo, il nuovo provvedimento delle Entrate rende nota l’approvazione del modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” che, in particolare, include:

  • un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;

  • un quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato;

  • un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzione dell’Agenzia.

In caso di errori riscontrati nella domanda già inviata, sarà possibile presentarne una nuova corretta in sostituzione della precedente.

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che ne comunicherà la presa in carico, cui seguirà una comunicazione sull’esito, con l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.

 

L’erogazione del contributo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia procederà al controllo dei dati dichiarati.

Se da tali controlli emergesse un’erogazione non spettante, l’Agenzia procederà, infine, alle attività di recupero del contributo erogato, di irrogazione di sanzioni e di richiesta degli interessi dovuti.

Modello 730/2023 in scadenza al 2 ottobre 2023

L’Agenzia delle entrate ha ricordato l’imminente scadenza per l’invio del 730/2023, fissata a lunedì 2 ottobre, ricapitolando i passi da seguire per trasmettere la dichiarazione dal proprio pc (Agenzia delle entrate, comunicato 18 settembre 2023).

Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, dopo eventuali integrazioni e modificazioni, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

L’Agenzia delle entrate ricorda, per coloro che hanno poca dimestichezza con l’applicativo web o non hanno la possibilità di usarlo in prima persona, la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia per gestire la propria precompilata: visualizzandola, accettandola o modificandola e inviandola nel proprio interesse.

 

L’Agenzia, inoltre, illustra i passi per inviare tale dichiarazione:

  1. accedere alla dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia con le credenziali Spid, Cie o Cns;

  2. visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata.

Utili spiegazioni per capire la procedura di invio sono inoltre fornite da un video-tutorial caricato sul canale YouTube dell’Agenzia.

Il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti e, oltre a ciò, sul sito delle Entrate è disponibile anche la guida “La dichiarazione precompilata 2023 – pdf“. 

 

Coloro che volessero autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online hanno ancora tempo per attivarsi, richiedendo l’abilitazione dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Al riguardo si può sempre ricorrere al tutorial dell’Agenzia, che spiega anche come accedere in qualità di erede o consultare la guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia – pdf“.

 

L’Agenzia, infine, comunica che il paniere di informazioni pre-caricate quest’anno supera 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc.).

 

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo 

Il contributo versato da un Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, costituendo il corrispettivo della prestazione di servizi (Agenzia delle entrate, risposta20 settembre 2023, n. 433).

Secondo la circolare n. 34/2013 dell’Agenzia delle entrate, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In tal caso, infatti, il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto e pertanto configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA.

La valutazione della natura di un contributo pubblico va effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la società istante rappresenta la sua intenzione di stipulare con un Comune una Convenzione pluriennale avente a oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale, affidata in house providing.

Tale Convenzione trova la propria fonte normativa nella legislazione della propria Regione che, tra l’altro:

  1. qualifica la ciclovia turistica come infrastruttura di interesse pubblico, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico;

  2. ammette la possibilità di concedere per il triennio 2021­-2023, a valere sulle casse regionali, contributi per la realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell’infrastruttura;

  3. dispone il vincolo all’uso pubblico delle infrastrutture relative alla ciclovia turistica che beneficiano del contributo regionale. Si tratta di un vincolo di destinazione perpetuo, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi.

Al riguardo l’Agenzia ritiene che la corresponsione di queste somme trovi la propria fonte giuridica nella stipulanda Convenzione e nel relativo provvedimento amministrativo deliberativo che ha preceduto l’affidamento in house della pista.

 

Nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune, l’Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

La controprestazione del Comune, dunque, consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico.

Pertanto, l’Agenzia rinviene tra il Comune e l’istante un rapporto contrattuale, caratterizzato dall’obbligo dell’istante di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione della pista ciclopedonale e l’obbligo assunto dall’ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall’esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società.

Quanto poi alla mancata espressa previsione in capo alla Società di una specifica responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi, l’Agenzia non ritiene che ciò giustifichi la presenza di un’erogazione non corrispettiva. Viceversa, la predeterminazione di sanzioni, parametrate alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, induce a inquadrare l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali.

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.