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Dal 1° aprile 2025 operano i nuovi minimi retributivi
Con Verbale di accordo firmato il 13 maggio 2025, le Parti sociali Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl, Ceuq e Ancl hanno determinato i nuovi minimi, con decorrenza dal 1° aprile 2025, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento come stabiliti nella seguente tabella.
Livelli | Minimi dal 1° aprile 2025 |
VII | 2.302,17 |
VI | 2.063,45 |
V | 1.719,54 |
IV | 1.604,90 |
III | 1.490,27 |
II | 1.341,24 |
I | 1.146,36 |
Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 102).
La Legge di bilancio 2025 (articolo, comma 161, Legge n. 207/2024) ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Pertanto, l’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).
Alla luce di queste modifiche, l’INPS con la circolare in argomento ha illustrato tutte le modalità di applicazione per tutti i settori, inclusi quello domestico e agricolo.
In particolare, i lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Istituto, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.
La misura
Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:
– sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;
– maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;
– scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;
– non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
– non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.
L’esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.
L’incentivo cessa quando il lavoratore:
– revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
– raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia;
– consegue una pensione diretta.
I sindacati reputano gli aumenti salariali proposti da Federfarma insufficienti
Con una nota stampa del 12 giugno 2025, le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno annunciato l’avvio della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle Farmacie Private, a seguito del coordinamento sindacale unitario tenutosi lo scorso 19 maggio.
La rottura si è avuta, secondo quanto sostengono i sindacati, per via della posizione assunta da Federfarma che ha ribadito un aumento salariale di 120,00 euro complessivi per i prossimi 3 anni di vigenza contrattuale. La suddetta proposta non è stata ben accolta dalle OO.SS. che hanno sottolineato, invece, l’esigenza di adeguare gli stipendi alla crescente inflazione e alla perdita del potere d’acquisto.
Inoltre, le Sigle hanno attivato, il 4 giugno scorso, la procedura di raffreddamento prevista dalla normativa, avviando, di fatto, una mobilitazione più ampia che consiste in una serie di assemblee territoriali, presidi in tutta la Penisola, una grande assemblea di categoria, un pacchetto ore di sciopero e una campagna di comunicazione unitaria e coordinata per informare e sensibilizzare i dipendenti.
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