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Illustrate le risorse economiche e le proposte avanzate dalla Uil-Fpl
Il 10 ottobre 2025 è stata riaperta la trattativa per il rinnovo del contratto che interessa l’Area Dirigenza Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.
In tale occasione, sono state illustrate le risorse economiche disponibili quali:
– l’incremento contrattuale medio a regime pari al 5,78%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
– la possibilità di un ulteriore incremento del monte salari pari allo 0,22% (ex art. 121 Legge di Bilancio 2025);
– gli incrementi medi lordi su 13 mensilità dal 1° gennaio 2024 pari a 491,00 euro per i Dirigenti Funzioni Locali; a 377,00 euro per i Dirigenti PTA e a 400,00 euro per i Segretari comunali e provinciali.
Qualora l’Amministrazione di riferimento deciderà di implementare il monte salario con l’incremento dello 0,22%, si otterranno:
– Funzioni Locali: aumento pari a 18,70 euro al mese;
– PTA: aumento pari a 14,37 euro al mese;
– Segretari comunali e provinciali: aumento pari a 15,25 euro al mese.
Inoltre, durante il confronto, sono emersi i temi proposti dall’Organizzazione sindacale Uil-Fpl riportati di seguito.
– la centralità della formazione dei dirigenti;
– la misurazione della performance con criteri trasparenti ed efficaci;
– per la sezione Segretari comunali e provinciali, procedere con l’aggiornamento della corrispondenza tra fasce professionali iscritti all’albo e le classi delle sedi di segreteria;
– il rafforzamento del ruolo degli OIV, indipendenti e imparziali, a garanti della trasparenza;
– considerare il welfare e il benessere organizzativo in modo integrato anche con la valutazione della performance, per aumentare motivazione e partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il prossimo incontro è stato fissato per la giornata del 28 ottobre 2025, presso la sede Aran di Roma.
Ai fini della regolarità contributiva degli enti previdenziali, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 13 ottobre 2025, n. 13).
Con l’interpello in commento, l’Associazione nazionale per industria e terziario (ANPIT) ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, laddove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Dicastero ritiene che le sanzioni civili abbiano la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Le sanzioni consistono, quindi, in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.
Inoltre, la norma stessa (comma 3 dell’articolo 3 citato) ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
Definito l’importo in base ai valori ponderali attribuiti alla fascia d’età
Il 13 ottobre è stato sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate e dagli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il verbale di accordo che stabilisce il “welfare aziendale” per l’anno 2025.
Le Parti hanno stabilito gli importi che devono essere erogati a titolo di “contributo welfare”, corrisposto agli aventi diritto sulla base del requisito (status di figlio “a carico”, intendendosi con tale definizione i dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultano fiscalmente a carico o destinatari dell’assegno unico universale in base alle vigenti disposizioni di legge) esistente all’atto della erogazione.
Di seguito gli importi calcolati in relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età:
Fascia di età | Valori Ponderali (%) |
da 0 a 5 | 2.8 |
da 6 a 10 | 1.3 |
da 11 a 13 | 2.0 |
da 14 a 18 | 3.0 |
da 19 a 25 | 5.0 |
L’ammontare del Premio deve essere decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l’anno 2025, ai dipendenti che avevano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione.
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