Criteri di selezione per i controlli preventivi delle dichiarazioni 730/2025 con rimborso

L’Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri di selezione per il controllo preventivo delle dichiarazioni dei redditi, modello 730/2025, che risultano a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2025, n. . 277593).

I controlli preventivi possono essere applicati a dichiarazioni presentate direttamente, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o anche tramite CAF o professionisti abilitati.

 

Le dichiarazioni oggetto di controllo sono quelle modello 730/2025 con esito a rimborso che presentano modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata le quali incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Un ulteriore motivo di controllo è che tali modifiche presentino elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati nel provvedimento, o che determinino un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Gli elementi di incoerenza che possono portare alla selezione per il controllo preventivo sono individuati come segue:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

L’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Questi controlli devono essere svolti entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione, se quest’ultima è successiva al termine.

 

Il rimborso spettante, una volta concluse le operazioni di controllo preventivo, è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva.

Bonus trattenimento in servizio 2025: l’Agenzia delle entrate conferma l’esenzione fiscale estesa

L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

L’istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo esplicitamente le “forme esclusive”.
Il contribuente, essendo iscritto all’INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d’origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.

 

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’AGO e alle “forme sostitutive ed esclusive della medesima”.

 

La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e “relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR”.

 

Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l’Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO andrebbe contro lo scopo della norma.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le “forme esclusive”.

Nel caso specifico del contribuente, l’Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

MIMIT: nuova scadenza per il domicilio digitale degli amministratori di società

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di PEC al Registro delle imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654).

Il MIMIT fornisce chiarimenti riguardo all’introduzione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

In particolare, viene comunicato il differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025.

 

Il Ministero aveva già fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti con la comunicazione del 12 marzo 2025. Tale esigenza era sorta a causa di un “non perfetto coordinamento” della nuova disciplina con il contesto normativo generale in cui era stata inserita dal legislatore. La Direzione generale si era riservata la possibilità di intervenire nuovamente per ampliare o correggere le indicazioni, in risposta a criticità e segnalazioni emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli operatori professionali e imprenditoriali.

Recentemente, sono state sottoposte all’attenzione del Ministero talune criticità operative emerse sul territorio che riguardano, in particolare, la definizione del termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Nella precedente nota del 12 marzo, pur riconoscendo l’indubbia applicabilità dell’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 sia alle nuove imprese sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, si era evidenziata l’assenza di un termine espresso di adempimento stabilito dal legislatore.

In virtù di questa lacuna e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese, la Direzione Generale aveva individuato, in un’ottica di semplificazione e di favor per le imprese, il 30 giugno 2025 come termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Questa decisione mirava a consentire una “legittima applicazione dell’obbligo” attraverso un’interpretazione ragionevole della norma, data la numerosità dei soggetti destinatari.
Tuttavia, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data del 30 giugno 2025 avrebbe generato ulteriori criticità operative a causa della sua concomitanza con gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. In risposta a queste istanze, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedentemente fornite.

 

Pertanto, per consentire un’attuazione più ordinata dell’obbligo normativo e per bilanciare le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale, il nuovo termine di adempimento per la prima comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre 2025.
Le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la nota del 12 marzo 2025 rimangono, comunque, immodificate e pienamente confermate.