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Definito il trattamento economico del personale a tempo parziale
Lo scorso 14 luglio Abi ha comunicato alle Sigle Sindacali Fabi, First-CIsl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin la disciplina in merito al trattamento economico del personale a tempo parziale.
Nello specifico viene previsto il trattamento economico del personale a tempo parziale è determinato tenendo conto della riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti.
Fino al 31 dicembre il calcolo della paga oraria per tutto il personale segue un criterio specifico standard per cui si prende 1/360 della retribuzione annua e il risultato viene diviso per 7,5.
Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 16 luglio 2025, n. 11).
Con la precedente circolare n. 110/2025, l’INPS aveva già indicato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, le retribuzioni medie giornaliere ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per il 2025, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.. Ora con la circolare in commento, l’Istituto segnala che gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono stati aggiornati secondo i nuovi parametri stabiliti e sono indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare medesima (a eccezione, per la prestazione relativa alla tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare INPS n. 2/2025). Le retribuzioni di riferimento si applicano esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo classificati come compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali continuano a essere applicati i salari medi convenzionali determinati ogni anno per ciascuna provincia.
Le prestazioni relative a eventi indennizzabili con periodi di paga relativi al 2025, temporaneamente liquidate sulla base dei salari convenzionali 2024, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per le prestazioni economiche di maternità e paternità, che dal 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, l’importo applicabile per il 2025 è fissato a 65,19 euro.
Previsti aumenti retributivi, welfare e nuovi contributi per previdenza complementare e assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro
Le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme a Confindustria Marmomacchine e Anepla, hanno sottoscritto, in data 14 luglio 2025, un verbale di accordo stabilendo quanto disposto nel verbale di riunione del 10 giugno 2025, circa gli incrementi retributivi tenendo conto dell’indice IPCA-NEI previsionale del prossimo triennio e dell’andamento dell’inflazione del triennio scorso. L’accordo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028.
Gli aumenti sono stati disposti sulla base di quanto definito nell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 come TEM. Nella tabella sottostante sono indicati gli incrementi pari a 80,00 euro al livello C, riparametrati sugli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
– 1° luglio 2025;
– 1° luglio 2026;
– 1° luglio 2027.
Livello | Parametro | Aumento 1.7.2025 | Aumento 1.7.2026 | Aumento 1.7.2027 | Totale aumento |
A Super | 200 | 117,65 | 117,65 | 117,65 | 352,95 |
A | 184 | 108,24 | 108,24 | 108,24 | 324,72 |
B | 150 | 88,24 | 88,24 | 88,24 | 264,72 |
C Super | 144 | 84,71 | 84,71 | 84,71 | 254,13 |
C | 136 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 240,00 |
D | 128 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 225,87 |
E | 118 | 69,41 | 69,41 | 69,41 | 208,23 |
F | 100 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 176,46 |
Di seguito, i minimi contrattuali conglobati (minimi tabellari mensili, indennità di contingenza mensile ed EDR)
Livello | Parametro | Minimo all’1.1.2025 | Minimo 1.7.2025 | Minimo 1.7.2026 | Minimo1.7.2027 |
A Super | 200 | 2.751,16 | 2.868,81 | 2.986,46 | 3.104,11 |
A | 184 | 2.571,13 | 2.679,37 | 2.787,61 | 2.895,85 |
B | 150 | 2.188,85 | 2.277,09 | 2.365,33 | 2.453,57 |
C Super | 144 | 2.121,47 | 2.206,18 | 2.290,89 | 2.375,60 |
C | 136 | 2.031,34 | 2.111,34 | 2.191,34 | 2.271,34 |
D | 128 | 1.944,11 | 2.019,40 | 2.094,69 | 2.169,98 |
E | 118 | 1.831,43 | 1.900,84 | 1.970,25 | 2.039,66 |
F | 100 | 1.636,48 | 1.695,30 | 1.754,12 | 1.812,94 |
È prevista, inoltre, l’erogazione di strumenti di Welfare, in via del tutto eccezionale e solo per la vigenza contrattuale, ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione di seguito indicate del valore complessivo di 1.000,00 euro in 4 tranches:
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2025;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2025;
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2026;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2026.
I suddetti importi sono riproporzionati per i lavoratori part-time sulla base dell’orario di lavoro. Sono esclusi, invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno di erogazione. Il welfare può essere erogato anche sotto forma di fringe benefits. Per accesso al trattamento pensionistico, le suddette somme vengono erogate integralmente alla cessazione del rapporto per quei lavoratori che risolvono il rapporto lavorativo entro il 30 novembre 2026.
L’accordo prevede anche miglioramenti normativi per i permessi per eventi e cause particolari, per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere. Per quanto concerne, invece, la quota di contribuzione a carico dell’azienda alla previdenza complementare è così stabilita:
– 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2026;
– 3,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2027;
– 3,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2028.
Il contributo all’assistenza sanitaria integrativa Altea, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è pari a 18,00 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza.
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