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Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali: profili assicurativi

Fornite indicazioni sui criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi (INAIL, circolare 4 luglio 2025 n. 40).

A seguito della pubblicazione della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9/2025, l’INAIL ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi dell’attività di consegna beni per conto altrui svolta dai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

In particolare, in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi:

lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio;
collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. n. 1124/1965.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

– Voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a) del Codice della strada (ciclomotori, ecc.);
– Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.

CCNL Ferrovie dello Stato: sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo

I lavoratori approvano il rinnovo del contratto di settore con il 68% dei consensi

Il 6 luglio 2025, le Parti sociali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie hanno comunicato l’esito positivo del referendum consultivo sul rinnovo del contratto nazionale delle attività ferroviarie, siglato il 22 maggio 2025, registrando un consenso dei lavoratori pari al 68%. 

Dunque, la maggioranza dei ferrovieri e dei lavoratori degli appalti ferroviari ha riconosciuto un avanzamento concreto delle proprio condizioni di lavoro, attraverso un contratto che introduce importanti novità sia per la parte economica sia per quella normativa. 

Pertanto, le sigle sindacali hanno comunicato ad Agens e al Gruppo FS lo scioglimento della riserva, abilitando a partire da luglio, l’erogazione della prima quota di aumento dei minimi tabellari con decorrenza 1° giugno 2025. Inoltre, verranno corrisposti gli arretrati relativi al mese scorso. 

La riammissione alla Rottamazione Quater non estende gli effetti positivi al CPB

L’Agenzia delle entrate risponde a un’istanza di interpello riguardante il concordato preventivo biennale (CPB), la decadenza dalla Rottamazione Quater e gli effetti della riammissione alla Rottamazione quater (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 176).

L’istante ha aderito al CPB per gli anni d’imposta 2024/2025. Al 31 dicembre 2023, l’istante era titolare di un ruolo debitorio superiore a 5.000,00 euro, regolarmente oggetto di rateazione tramite l’adesione alla Rottamazione Quater (Legge n. 197/2022). Tuttavia, nel corso del 2024, il contribuente è decaduto dalla Rottamazione Quater a causa di un versamento tardivo (oltre i 5 giorni consentiti) di una delle rate del piano. L’istante intende aderire alla riammissione alla Rottamazione entro il 30 aprile 2025 (prevista dall’articolo 3-bis del D.L. n 202/2024, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Pertanto, la questione principale della risposta è se la decadenza dal piano di rateazione (“Rottamazione Quater”) e la successiva possibilità di essere riammessi a tale piano possano influire sulla validità del CPB del contribuente.

 

Riguardo al Concordato Preventivo Biennale l’Agenzia ricorda che:

  • è stato introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato;
  • sono ammessi al regime concordatario i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA);
  • per accedervi il contribuente non deve avere, nel periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.

È comunque possibile accedere al concordato se i debiti sono stati estinti e il loro ammontare complessivo residuo (compresi interessi e sanzioni) è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino alla decadenza dai relativi benefici.

 

In sintesi, la presenza di debiti tributari scaduti e accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di sospensione o piani di rateazione in essere, costituisce una condizione ostativa all’accesso al CPB o ne determina la decadenza.

 

La circolare AdE del17 settembre 2024, n. 18/E, ha chiarito che non rilevano i debiti per i quali pendono i termini di pagamento e/o impugnazione, o sussiste contenzioso pendente, né quelli per i quali il contribuente ha ottenuto una sospensione giudiziale/amministrativa o un provvedimento di rateazione (purché in corso di regolare pagamento e senza decadenza dalla rateazione), antecedente alla data di accettazione della proposta.

Nel caso di specie, l’istante è decaduto dalla Rottamazione Quater avendo versato una rata oltre il limite di cinque giorni.
L’articolo 1, comma 244, della Legge n. 197/2022 prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni), la definizione agevolata non produce effetti.
Di conseguenza, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro – per i quali la Rottamazione Quater non si è perfezionata a causa della decadenza – preclude l’adesione al CPB.

 

L’Agenzia distingue due scenari temporali:

  • se la decadenza dal piano di rateazione è intervenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB, questa circostanza rappresenta una “condizione ostativa” all’accesso al CPB (ai sensi dell’articolo 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024);
  • se la decadenza è intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di CPB, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta (ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d, del medesimo decreto).

L’Agenzia, dunque, esclude la possibilità di “conservare” gli effetti del CPB mediante l’adesione alla riammissione alla Rottamazione.
La procedura di riammissione, disciplinata dall’articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024, permette ai debitori decaduti dalla Rottamazione entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, questa disposizione non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.