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Previsto un aumento complessivo di 330,00 euro
Nei giorni scorsi è stato sottoscritta da Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore dell’ Energia e del Petrolio relativamente al triennio 2025-2027.
A livello economico è previsto un aumento complessivo sul TEC di 330,00 euro, così suddivisi:
– 134,00 euro come recupero inflativo (100,0 euro sui minimi da gennaio 2025 e 34,00 euro da marzo 2025 sull’EDR);
– da dicembre 2025 30,00 euro sui minimi;
– da gennaio 2026 20,00 euro sui minimi e 7,00 euro sull’EDR;
– da luglio 2026 55,00 euro;
– da luglio 2027 65,00 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale sono stati previsti 5,00 euro aggiuntivi, destinati al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fasie.
Previste, inoltre, maggiori tutele a livello normativo, come il non conteggio del periodo di comporto per coloro affetti da malattie oncologiche e degenerative e per i lavoratori il passaggio a cinque giorni in più di ferie dopo 5 anni di anzianità e dal 1° gennaio 2028 dopo 3 anni.
L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 apile 2025, n. 186368).
I soggetti che intendono assumere o che già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti e, in base al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia.
La dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesta di:
La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione IVA. In caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, invece, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA.
In mancanza di presentazione della dichiarazione, la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.
I soggetti obbligati devono prestare un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA con cui vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale, prestata sotto forma di:
– cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
– polizza fideiussoria;
– fideiussione bancaria rilasciate ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
Il valore massimale minimo della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati:
I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati che comporti il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale deve prestare una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente.
Dalla data della comunicazione di esito positivo sulla garanzia, e ferma restando la presentazione della dichiarazione dei requisiti, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per il numero di soggetti corrispondente alla fascia della garanzia prestata.
I soggetti che invece già operano come rappresentanti fiscali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, devono presentare la dichiarazione dei requisiti soggettivi e, se richiesto in base al numero di rappresentati, prestare la garanzia.
In caso di inadempimento entro il termine, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati tramite PEC o raccomandata A/R. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, decorre un ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e prestare la garanzia per mantenere il proprio ruolo. Alla scadenza di questo ulteriore termine, in assenza della documentazione richiesta, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.
Le Parti Sociali hanno altresì condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi
Il 15 aprile 2025 le Parti Sociali Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cigl hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa e reso operativi i minimi retributivi previsti dall’ipotesi di accordo 24 marzo 2025. Dal 1° ottobre 2025, trova applicazione la nuova disciplina in materia di trasferta per tutto il territorio nazionale, sostituendo anche gli accordi territoriali. Viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali composta da 12 componenti, inclusi i Segretari Generali e delle Organizzazioni sindacali (con il supporto della CNCE), della durata di 6 mesi per la definizione del modello di denuncia unica.
Nell’accordo in oggetto le Parti hanno condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi con decorrenza:
– 1° aprile 2025;
– 1° marzo 2027.
Livelli | Aumenti dall’1.4.2025 |
Minimi dall’1.4.2025 |
Aumenti dall’1.3.2027 |
Minimi dall’1.3.2027 |
VII | 200,00 | 2.175,96 | 150,00 | 2.325,96 |
VI | 180,00 | 1.958,36 | 135,00 | 2.093,36 |
V | 150,00 | 1.631,98 | 112,50 | 1.744,48 |
IV | 140,00 | 1.523,17 | 105,00 | 1.628,17 |
III | 130,00 | 1.414,38 | 97,50 | 1.511,88 |
II | 117,00 | 1.272,94 | 87,75 | 1.360,69 |
I | 100,00 | 1.087,99 | 75,00 | 1.162,99 |
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