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Arrivano le prime indicazioni dell’INPS dopo l’adeguamento dovuto al decreto ministeriale dell’8 agosto 2023 (INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3378).
L’INPS ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche introdotte al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE dal recente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2023. In sostanza, il provvedimento è intervenuto, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, per adeguare le disposizioni del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Legge n. 234/2021 e successive modificazioni).
In particolare, l’articolo 2 del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, è stato integralmente sostituito: pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale del Fondo, tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e possono utilmente presentare, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.
Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Dalla mensilità di competenza di ottobre 2023, pertanto, questi datori di lavoro saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’INPS, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
L’INPS precisa, inoltre, che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale ai sensi della nuova normativa dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.
Bisogna, infine, rammentare che il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 di adeguamento di SOLIMARE recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto il 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Agevolazioni e scontistica su teatri, musei e attività ludiche per gli iscritti all’Ente bilaterale territoriale del Lazio
Per gli iscritti all’Ente Bilaterale Territoriale del Lazio sono previste una serie di convenzioni e sconti per le attività che riguardano sport, cultura e tempo libero. L’Ente è costituito pariteticamente dalle Associazioni territoriali di Confcommercio Roma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs di Roma e Lazio, allo scopo di agevolare le attività e i servizi per sostenere l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del settore Terziario, distribuzione nel territorio della regione Lazio. Le agevolazioni si riferiscono a teatri, locali, luoghi espositivi, centri estivi, ecc, grazie alle quali si possono acquistare biglietti e abbonamenti. Per accedere alla scontistica, gli iscritti all’Ente devono registrarsi sulla piattaforma, se ancora non lo si è fatto, ed accedere all’area riservata, inoltrando la richiesta della EbitLazio Card Convenzioni 2023, allegando l’ultima busta paga (per i dipendenti), che certifica la regolarità dei contributi versati. Mentre, il titolare dell’azienda o un suo delegato deve allegare l’F24 che dimostra l’effettivo contributo versato. Per chi è già registrato, la procedura è la medesima. La tessera viene inviata in formato pdf.
L’INPS fornisce istruzioni per la definizione delle domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento della relativa indennità (INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3379).
L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) soffermandosi sui passaggi successivi allo stato “Verificata salvo ulteriori controlli” in cui si trova la domanda una volta superata positivamente la prima istruttoria, indicando anche i termini di pagamento del connesso beneficio economico.
Definizione della domanda
Per i richiedenti il SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL e hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.
I richiedenti il SFL che, invece, non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:
a) accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;
b) compilare il proprio curriculum vitae;
c) compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all’interno del quale è prevista la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.
A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, nell’ambito della piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro e potranno anche essere contattati dalla APL che sarà già informata circa la loro preferenza.
Le domande acquisite e che non risultano nello stato “Verificata” sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all’interno della procedura nello stato “Sospesa per supplemento istruttorio”.
Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l’indicazione “i”), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento che l’INPS, nel messaggio in oggetto, riepiloga in apposita tabella.
In particolare, tali requisiti riguardano: la cittadinanza e la residenza, l’incompatibilità con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (NASPI, DisCOLL, ALAS, etc.), con RDC/PDC o con attività di lavoro, soglia ISEE e di reddito e patrimonio, DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con il nucleo anagrafico.
All’esito del supplemento istruttorio, se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti, le domande verranno poste nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” e seguiranno l’iter già descritto o, in caso contrario, la domanda risulterà “Respinta”.
Beneficio economico e termini di pagamento
Ai fini del pagamento dell’indennità mensile riconosciuta per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, l’INPS distingue tre ipotesi, a seconda dell’avvenuta sottoscrizione o meno del Patto di servizio personalizzato e dell’avvio del corso di formazione.
1) il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di 350 euro mensili, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;
2) il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di 350 euro mensili a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;
3) il richiedente non abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la durata dell’effettiva partecipazione.
L’INPS ricorda che l’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione alle misure, anche telematicamente, ogni 90 giorni ai Servizi competenti, pena, su segnalazione degli stessi Servizi, la sospensione del beneficio.
I pagamenti dell’indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:
– dal 27 dello stesso mese, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;
– dal 15 del mese successivo, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese.
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