Trattamento fiscale da applicare a somme oggetto di sequestro preventivo intestate al FUC

 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di sequestro preventivo intestate al Fondo Unico di Giustizia (FUG) e sulla corretta determinazione della ritenuta alla fonte da applicare alle restanti prestazioni di previdenza complementare (Agenzia delle entrate, risposta 30 ottobre 2024, n. 213).

Secondo l’articolo 1 del TUIR il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta del 28 maggio 2019, n. 167, la nozione di “possesso” va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito.

Nella fattispecie sottoposta al parere dell’Agenzia, l’istante rappresenta di aver versato al Fondo Unico di Giustizia (FUG), a seguito di verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare di due suoi aderenti.

L’articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008 nell’istituire il predetto FUG, prevede, infatti, che allo stesso affluiscono le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Nel caso di specie, l’istante, in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, ha dichiarato che l’importo destinato al FUG è stato immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo e reso indisponibile all’aderente.

Al riguardo l’Agenzia sottolinea come a seguito del suddetto verbale, l’aderente non abbia più la disponibilità delle somme destinate al FUG, fino al termine del procedimento che potrà concludersi con la definitiva confisca delle somme o, al contrario, con la restituzione delle stesse. In tale ultimo caso, sarà l’istante a restituire le somme all’aderente.

Ne consegue, pertanto, che tali somme, al momento del versamento al FUG, non costituiscono reddito per gli aderenti,  e per tale motivo l’istante non dovrà applicare alcuna ritenuta. Analogamente, l’istante non sarà tenuto ad operare alcuna ritenuta nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria emani un provvedimento di confisca delle somme in questione, con trasferimento definitivo delle stesse al FUG.

Oltre a ciò, l’Agenzia chiarisce come nel caso di specie siano applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 20 del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 2006, per le prestazioni maturate fino al 2006, e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 per le prestazioni maturate dal 2007.
In particolare, riguardo all’imputazione dei vari montanti di previdenza complementare delle predette somme, risulta corretto imputare prioritariamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l’eccedenza, gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei limiti di quello che residua dall’eventuale anticipazione.

L’irrilevanza fiscale delle somme destinate al FUG comporterà l’esclusione di tali importi dal conguaglio fiscale sulla tassazione separata dell’anticipazione erogata all’aderente.

Riguardo all’ipotesi in cui gli importi destinati al FUG interessino solo parzialmente un montante, l’Agenzia ritiene che l’imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante debba avvenire in proporzione fra le componenti esistenti.
Conseguentemente, l’istante, nel corrispondere le somme riferite ai montanti residui agli aderenti, dovrà liquidare gli importi imputandoli in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante, applicando l’aliquota della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005.

Viene, infine, chiarito che nel caso di dissequestro delle somme, il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.

CdM: adeguamento normativa nazionale a norme europee su trasferimenti di fondi e cripto-attività

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri interviene sul cosiddetto Decreto Antiriciclaggio (dD.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e apporta modifiche di mero coordinamento al D.L. n. 167/1990, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

 

Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

  • vengono modificate le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;

  • vengono inseriti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.

Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, vengono previsti, tra gli altri:
– l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
– la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio.

 

Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività vengono inclusi tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio.

 

Infine, vengono fatti interventi sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

Dogane: istituito l’albo dei punti vendita ricariche

 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito in data 25 ottobre 2024 l’albo dei punti vendita ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicato 25 ottobre 2024).

Con determinazione del Direttore n. 656848/RU, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

 

Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

 

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

 

L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale delle Dogane.

Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), ovvero CNS o CIE.

L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA.

 

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.