Riammissione alla Rottamazione-quater: la procedura

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato sull’apertura del servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, come stabilito dalla Legge n. 15/2025, che converte il decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 11 marzo 2025).

Questa misura si rivolge ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata, consentendo loro di presentare una nuova richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2025

 

Per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, entro il 30 aprile 2025, esclusivamente con modalità telematiche e utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La procedura di riammissione presenta differenze significative a seconda che venga effettuata dall’area riservata o dall’area pubblica del sito.

Accedendo all’area riservata con credenziali personali (Spid, Cie o Cns), il contribuente può effettuare la richiesta in modo più diretto, senza necessità di allegare documentazione di riconoscimento. In questa sezione, il servizio consente di selezionare automaticamente le cartelle e gli avvisi da includere nella domanda, facilitando così il processo di scelta e indicando il numero di rate per il pagamento. Al contrario, la richiesta effettuata tramite l’area pubblica richiede una compilazione più dettagliata del form online. È necessario inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute, ricevuta in precedenza, e specificare il numero delle cartelle o avvisi per cui si richiede la riammissione.

 

Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025

  • oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Oltre ciò bisogna inserire un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

 

Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore.

 

Infine, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a inviare, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione ai contribuenti che presenteranno la suddetta richiesta di riammissione, contenente l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento predisposti in base al piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento della domanda.

 

730/2025: il Modello e le istruzioni per la compilazione

Approvato il nuovo Modello 730/2025 e i modelli correlati: il Modello 730-1 per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF; il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta; il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato; il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata; i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione definitiva dei Modelli 730/2025 per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2024.

Questi modelli sono fondamentali per la dichiarazione semplificata delle imposte sul reddito delle persone fisiche e devono essere presentati dai contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale nel 2025. 

 

Sono stati, dunque, approvati unitamente alle relative istruzioni i seguenti modelli:

  • 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2025, per i redditi prodotti nell’anno 2024;

  • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;

  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

In attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024, in base alla quale con il provvedimento che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente possono essere dichiarate con tale modello, nel Modello 730/2025 possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria.

 

Nei modelli gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

 

È previsto un successivo provvedimento per definire le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate, in conformità con le normative vigenti.

Agenzia delle entrate, soppresso codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 marzo 2025, n. 18/E).

La risoluzione n. 58/E/2022 ha fornito istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice “10” (denominato “cessionario/fornitore”) da riportare nel campo “codice identificativo”. 

 

Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha introdotto una modifica significativa, stabilendo che le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si applicano più. Questo include anche le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti. 

 

Di conseguenza, la risoluzione annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.