Ultime News

CCNL Telecomunicazioni: siglato il rinnovo del contratto

Il nuovo CCNL introduce una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM-BPO

È stato siglato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Telecomunicazioni. Il nuovo CCNL introduce una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM-BPO, prevedendo maggiori strumenti di flessibilità per garantire sostenibilità economica e occupazionale e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. 

Dal punto di vista economico, nel triennio 2026-2028 verrà riconosciuto ai lavoratori il recupero dell’inflazione IPCA maturata nei due cicli negoziali. L’incremento economico riconosciuto è di 298,00 al 5° livello, corrispondente al Livello C1 nel nuovo sistema di classificazione che sarà erogato con le seguenti tranches: 100,00 euro dal 1° gennaio 2026, 50,00 euro dal 1° dicembre 2026, 50,00 euro dal 1° luglio 2027, 98,00 euro dal 1° dicembre 2028.

Per il CRM-BPO l’incremento economico riconosciuto è di 288,00 euro al 5° livello, corrispondente al livello C1 nel nuovo sistema di classificazione con le seguenti tranches: 50,00 euro dal 1° aprile 2026, 35,00 euro dal 1° dicembre 2026, 50,00 euro dal 1° dicembre 2027, 50,00 euro dal 1° luglio 2028, 103,00 euro dal 1° dicembre 2028.

Nell’ambito del trattamento economico complessivo le Parti hanno concordato l’incremento della contribuzione aziendale al Fondo di Previdenza Telemaco all’1,6% dal 1° gennaio 2026 e della contribuzione al Fondo Bilaterale di Solidarietà di Settore, rispettivamente allo 0,20% a carico azienda e allo 0,10% a carico dei lavoratori. 

Come affermato dalle Parti Sociali il nuovo CCNL diventa così una leva di trasformazione industriale e sociale, capace di accompagnare la transizione digitale e sostenere la crescita di un ecosistema più innovativo, inclusivo e sostenibile. 

Fondo FasiOpen: dal 1° gennaio 2026 previsti più servizi

Previsto un incremento dei massimali annui e una modifica dei requisiti di accesso ai benefici

Il Fondo FasiOpen, dal 1° gennaio 2026, si arricchisce di più servizi, con importanti aggiornamenti ai Piani Sanitari e alle modalità di contribuzione. L’adeguamento contributivo consente di ampliare la copertura di rimborso in diverse aree. Infatti, è previsto un incremento dei massimali annui per le lenti da vista e fisiokinesiterapia, per l’odontoiatria indiretta e per le ecografie in regime privato. 

Dal 2026 i pacchetti di prevenzione dei nuovi Piani Sanitari prevedono una riduzione dell’età di accesso, che passa dagli attuali 45/50 anni a 40 anni, oltre alla possibilità di effettuare pacchetti di prevenzione oncologica ogni anno e la gratuità totale dei pacchetti di prevenzione se eseguiti in una delle oltre 2.800 strutture convenzionate in forma diretta. 

Marittimi e personale dell’aviazione civile: novità per le prestazioni

Dal 1° gennaio 2026 sarà applicato l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le indennità diverse dalla tutela per la malattia (INPS, messaggio 10 novembre 2025, n. 3368).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

In particolare, l’articolo 1 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, in merito alle modalità di pagamento delle prestazioni previdenziali dispone che, ai lavoratori dipendenti, le indennità di malattia e di maternità, nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o del midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro che, conseguentemente, deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l’importo complessivo di tali trattamenti con quelli dei contributi e con le altre somme dovute all’INPS. Inoltre, tale normativa disciplina il rimborso a favore del datore di lavoro nei casi in cui, dalla denuncia contributiva, risulti un eventuale saldo a credito per incapienza delle somme dovute a titolo di contributi.

Rispetto a quanto illustrato nella precedente circolare INPS n. 173/2015, le lavorazioni in argomento sono state interessate da un processo di integrazione nei flussi standard, in un’ottica di armonizzazione delle relative modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all’INPS, che ha portato a superare la scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, attesa l’insussistenza delle specificità del settore per le tutele di cui alla medesima circolare n. 173/2015.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la tutela della malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

Indicazioni per i datori di lavoro

Sulle posizioni contributive caratterizzate con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.15.02 e CA “2N” e con CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA “2X”, previo rilascio del CA “2G” ove non già in possesso e con applicazione delle istruzioni fornite al riguardo dall’Istituto con la circolare n. 173/2015, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.

In particolare, per i lavoratori marittimi, il conguaglio delle prestazioni anticipate riguarda solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Sulle posizioni classificate con CSC 1.15.02 e CA “2N” e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica 3> uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Con riferimento agli altri lavoratori marittimi sbarcati, in relazione ai quali l’evento tutelato si verifica durante la vigenza del rapporto di lavoro, deve essere utilizzato il codice <TipoLavoratore> “MS”, avente il significato di “Personale marittimo sbarcato”.

Per l’esposizione nel flusso Uniemens degli eventi e dei conguagli relativi alle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità operative illustrate nelle circolari e nei messaggi elencati nell’Allegato n. 1 al messaggio in argomento.