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Prestazione Universale: indicazioni sulle rate maturate e non riscosse

Gli eredi del de cuius beneficiario della Prestazione Universale possono presentare domanda telematica per la liquidazione delle rate maturate e non riscosse previa rendicontazione della spesa sostenuta (INPS, messaggio 26 settembre 2025, n. 2821).

L’INPS fornisce le indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato.

 

In tale ipotesi, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale.

 

La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda online da parte degli eredi, secondo le modalità operative che verranno fornite in seguito.

 

Ai fini della percezione dei ratei maturati dell’assegno di assistenza, come detto, l’erede deve rendicontare la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale:

 

–    nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;

 

–    nel caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius.

 

L’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta.

 

Riguardo al mese del decesso, l’INPS precisa che il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.

 

Nel messaggio in oggetto sono anche riportati alcuni esempi di liquidazione di ratei agli eredi.

 

Esempio 1

 

Il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti. In base alle disposizioni generali agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per gli importi corrispondenti alla documentazione giustificativa allegata fino a un importo massimo di 850 euro mensili. Per i mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025 valgono le regole generali di rendicontazione. Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. Analogamente, nel caso di fruizione dei servizi di assistenza previsti, l’allegazione, da parte degli eredi per il mese del decesso (maggio 2025), delle fatture regolarmente quietanzate di importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata.

Ebinter Marche: istituito un fondo per l’acquisto libri

Previsto rimborso di 150,00 euro per le spese relative ai libri scolastici 

L’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche per le province di Ancona, Macerata e Fermo, ha istituito un fondo per il rimborso, a tutti i lavoratori iscritti, delle spese di acquisto dei libri per i figli che frequentano la Scuola Superiore.

Tale fondo permette di ottenere un rimborso massimo di 150,00 euro. Per poter accedere al sussidio, il lavoratore deve essere iscritto all’Ente da almeno 1 anno ed essere in regola con tutti i versamenti contributivi.

Un requisito fondamentale è legato al merito scolastico dello studente che deve aver conseguito nell’anno scolastico precedente un giudizio non inferiore a sei decimi per tutte le classi o di 60/100 per l’ultimo anno delle superiori. 

La richiesta di rimborso, corredata da apposita modulistica (carta d’identità del genitore; certificato scolastico di giudizio dell’anno precedente del figlio per cui si richiede il rimborso; attestato di iscrizione alla Scuola Superiore; copia della busta paga più recente) deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 tramite e-mail, posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Un’apposita Commissione si occuperà di valutare le richieste, assegnando la precedenza in base al curriculum scolastico e all’ordine cronologico di arrivo.

Il suddetto rimborso sarà erogato solo alle prime 98 richieste ammesse.

Infine, il richiedente può presentare domanda di rimborso per un solo figlio o comunque per una sola prestazione tra tutte quelle offerte dall’Ente nell’arco dell’anno.

Premi, forfetario e IRAP: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza per i lavoratori sportivi

Sono pervenuti quesiti all’Agenzia delle entrate sull’applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Agenzia delle entrate, risposta 30 settembre 2025, n. 14).

In particolare, l’ente pubblico istante ha posto quesiti sui seguenti argomenti:

  • ritenuta sui compensi da lavoro autonomo, chiedendo se, per i compensi corrisposti a un lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo con contratto di lavoro autonomo, la ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 debba essere applicata solo agli importi che eccedono la somma di 15.000 euro;
  • soglia di non imponibilità e regime forfetario, chiedendo come si applica la soglia di non imponibilità di 15.000 euro per i lavoratori sportivi che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale, e per coloro che accedono al cosiddetto regime forfetario;
  • accesso al regime forfetario per il 2024, chiedendo come debbano essere valutate le cause ostative di accesso al regime forfetario per un lavoratore sportivo autonomo che intende applicare tale regime a partire dal periodo d’imposta 2024;
  • disciplina dei premi, chiedendo chiarimenti su quattro punti specifici:
        ◦ se i “premi di risultato” previsti nei contratti di lavoro sportivo debbano essere assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
        ◦ qual è la rilevanza reddituale dei premi corrisposti direttamente alla “società sportiva” di appartenenza del lavoratore;
        ◦ qual è il regime di tassazione dei premi erogati dalle Federazioni sportive ai lavoratori sportivi dell’area del professionismo quando vengono convocati nelle rappresentative nazionali;
        ◦ Se le ritenute operate sui premi debbano essere certificate dall’ente erogatore (con la Certificazione Unica) o se debbano essere esclusivamente riportate nel modello 770;
  • disciplina ai fini IRAP, riguardo alla non rilevanza ai fini IRAP dei singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, se inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

In risposta, l’Agenzia delle entrate fornisce una dettagliata analisi del quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 36/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2023.
Viene stabilita una definizione precisa di lavoratore sportivo, identificandolo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e altre figure tesserate che esercitano un’attività sportiva a fronte di un corrispettivo. La norma sottolinea che questa qualifica si applica indipendentemente dal settore in cui opera, sia esso professionistico o dilettantistico. Vengono però escluse da questa categoria le mansioni di carattere puramente amministrativo-gestionale e le prestazioni fornite da professionisti iscritti ad albi esterni all’ordinamento sportivo, come medici o avvocati.
Una volta definito l’ambito soggettivo, la riforma chiarisce che l’attività di lavoro sportivo può costituire l’oggetto di diverse tipologie di rapporto contrattuale. A seconda dei presupposti, può infatti configurarsi come un rapporto di lavoro subordinato, un rapporto di lavoro autonomo, oppure una collaborazione coordinata e continuativa.
Nei settori professionistici, la legge presume che il lavoro prestato da un atleta come attività principale e continuativa sia oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Nell’area del dilettantismo, invece, si presume che il rapporto sia una collaborazione coordinata e continuativa a due condizioni: che la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo per le manifestazioni) e che le prestazioni siano coordinate tecnicamente secondo i regolamenti delle federazioni o degli enti di promozione sportiva.
Questo nuovo inquadramento contrattuale ha un impatto diretto sulla qualificazione fiscale dei redditi. La modifica più significativa è l’abrogazione della norma che inquadrava i compensi sportivi dilettantistici tra i “redditi diversi”. Di conseguenza, i redditi derivanti dal lavoro sportivo vengono ora tassati secondo la categoria corrispondente al rapporto di lavoro specifico: redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, o redditi di lavoro autonomo.
Inoltre viene chiarito che, anche per il periodo d’imposta 2023, i redditi da lavoro autonomo sportivo sono da considerarsi a tutti gli effetti redditi professionali, il cui imponibile va determinato secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 54 del TUIR.

 

Risposte ai singoli quesiti
Risposta al quesito 1: la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, D.P.R. n. 600/1973) si applica solo sulla parte dei compensi che eccede la soglia di 15.000 euro annui. Per beneficiare di questa esenzione, il lavoratore sportivo deve rilasciare al committente, all’atto di ogni pagamento, un’autocertificazione che attesti l’ammontare totale dei compensi percepiti nell’anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche. Il sostituto d’imposta (es. l’ASD) applicherà la ritenuta solo se, sulla base dell’autocertificazione, il nuovo compenso comporta il superamento della soglia complessiva di 15.000 euro.
Risposta a quesito 2: per i lavoratori sportivi autonomi nell’area del dilettantismo, la base imponibile è costituita solo dai compensi che eccedono i 15.000 euro. Per coloro che applicano il regime forfetario il coefficiente di redditività si applica solo sull’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro. Tuttavia, ai fini della verifica del limite massimo di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime (attualmente 85.000 euro), si deve considerare l’intero ammontare dei compensi percepiti, inclusa la quota esente di 15.000 euro.
Risposta a quesito 3: ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al regime forfetario nel 2024, rilevano unicamente i rapporti di lavoro sportivo, come definiti dal d.lgs. n. 36/2021, attivati nel 2023. Non sono rilevanti, invece, i compensi percepiti prima del 1° luglio 2023, che erano qualificati come “redditi diversi”, anche se erogati dallo stesso soggetto con cui si instaura un nuovo rapporto nel 2024.
Risposta a quesito 4: le somme qualificate come “premi di risultato” nei contratti di lavoro sportivo non rientrano nella disciplina dell’art. 36, comma 6-quater. Essi costituiscono una parte variabile della retribuzione e sono tassati secondo le regole ordinarie della categoria reddituale di appartenenza (lavoro dipendente o autonomo).
I premi corrisposti direttamente all’ente sportivo di appartenenza, e non al singolo atleta o tecnico, sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma.
La disciplina dei premi con ritenuta a titolo d’imposta del 20% si applica anche alle somme corrisposte dalle Federazioni ad atleti e tecnici che operano nel professionismo quando vengono convocati per le squadre nazionali. Questo perché l’attività svolta in tale contesto è considerata rientrante nell’area del dilettantismo.
Le somme soggette a ritenuta a titolo d’imposta non sono soggette all’obbligo di Certificazione Unica (CU). Devono però essere indicate nel modello dichiarativo 770 del sostituto d’imposta.
Risposta a quesito 5: l’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che i singoli compensi per co.co.co. nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla base imponibile IRAP. Non si tratta di una franchigia, pertanto: se un singolo compenso è inferiore a 85.000 euro, è totalmente escluso dalla base imponibile IRAP dell’ente erogante; se un singolo compenso è pari o superiore a 85.000 euro, esso concorre per intero alla determinazione della base imponibile IRAP.