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Appalti in luoghi confinati e organi di certificazione dei contratti

Forniti chiarimenti in materia di competenza territoriale (INL, nota 8 maggio 2024, n. 859).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto sul tema della certificazione degli appalti in luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento (DPR n. 177/2011), evidenziando innanzitutto che per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione la disciplina di riferimento è contenuta nel Titolo VIII – Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare negli articoli 76 e 77, nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione all’atto della costituzione. 

In effetti, la previsione contenuta nel citato articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province.

Invece, nell’eventualità si tratti di una fattispecie ricompresa nell’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) (caso al quale si riferisce concretamente la nota in commento) l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa Commissione.

Infine, in riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’INL ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, l’eventuale documentazione di supporto: ad esempio il LUL o i prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali

 

 

CCNL Scuole Private (Filins – Confsal): sottoscritto l’accordo integrativo

Con l’accordo integrativo previsti nuovi riconoscimenti economici

Il 3 maggio scorso, Filins e Ugl-Scuola hanno sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL per i lavoratori del comparto scuole private laiche. A tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di accordo individuale sottoscritto, sono riconosciuti nuovi importi economici per le attività previste dall’ordinamento scolastico, per le quali non era prevista una specifica retribuzione. Gli importi sono da considerarsi al lordo di ogni ordine fiscale, previdenziale e assicurativo e sono erogati annualmente ed in maniera non frazionabile:
100,00 euro per il Coordinatore di più classi della Scuola primaria dell’infanzia;
80,00 euro per il Coordinatore di classe della Scuola Secondaria di I e II grado; 
100,00 euro per il Coordinatore di più classi del medesimo corso della Scuola Secondaria di I e II grado;
1.100 euro per il Coordinatore di Istituto e per il rapporti con il Coordinatore della attività didattiche. La suddetta cifra è frazionata in due tranche di pari importo. Il compenso intero è erogato solo a coloro i quali mantengono l’incarico nell’anno scolastico per almeno il 66% dei giorni di scuola, secondo quanto previsto dal calendario regionale. 
Le figure vengono individuate dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d’Istituto ed è esclusa ogni interferenza da parte del datore di lavoro. Inoltre, le nomine vengono comunicate dall’organo collegiale al datore di lavoro per l’erogazione delle relative competenze economiche. Il contratto scade il 31 agosto 2026. 

INAIL: aggiornate le diarie per gli assicurati inviati fuori residenza

Dal 1° giugno 2024 si applicheranno i nuovi importi alle diarie giornaliere che spettano agli assicurati inviati fuori residenza presso gli uffici dell’INAIL per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche (INAIL, circolare 13 maggio 2024, n. 11). 

Gli importi della diaria giornaliera da corrispondere agli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche, sono stati adeguati all’attuale costo della vita: lo comunica l’INAIL nella circolare in commento, in cui vengono riportati anche i nuovi importi, variabili, tra l’altro, in base alla durata dell’assenza.

 

L’aggiornamento tiene conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2023 e quella del 2022, pari a 5,4%.

 

Pertanto, gli importi aggiornati, dovuti a decorrere dal 1° giugno 2024, sono così fissati:

 

8,91 euro per assenza della durata di 4 ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, 8,45 euro);

 

17,85 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, 16,94 euro);

 

34,82 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, 33,04 euro).

 

Infine, l’INAIL fornisce alcune istruzioni operative al riguardo, precisando che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi. 

 

In allegato alla circolare in commento è riportata la Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL dell’8 maggio 2024 (n. 7/2024) con cui è stato adottato l’aggiornamento.